Cass. pen. n. 42786 del 28 novembre 2001

Testo massima n. 1


In tema di istigazione alla corruzione, nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si sottragga all'istigazione e il reato di corruzione non si consumi, il denaro, anche laddove sia rimasto nella disponibilità dell'istigatore, non costituisce il prezzo bensì il mezzo del reato e, pertanto, non è confiscabile con la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge 29 settembre 2000 n. 300, introduttiva dell'art. 322 ter c.p.).

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