14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10575 del 21 ottobre 1991
Testo massima n. 1
Con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. non può essere ordinata la confisca del veicolo prevista dall’art. 80 bis c.s. per i reati di cui all’art. 80, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma c.s. salvo che ricorrano le ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 240 c.p.: dispone, infatti, l’art. 445 c.p.p. che con detta sentenza non possono essere applicate misure di sicurezza, salvo la confisca nei casi [ e solo in questi ] previsti dal secondo comma dell’art. 240 c.p., cioè per le cose che costituiscono il prezzo del reato o per quelle, la fabbricazione delle quali, l’uso, il porto, la detenzione, l’alienazione, costituisca reato, e che quindi, abbiano un carattere intrinsecamente criminoso, con esclusione di qualsiasi destinazione consentita dalla legge. E tale non può considerarsi l’autoveicolo guidato da persona sprovvista di patente, in quanto l’illiceità, in questa ipotesi, resta circoscritta al comportamento dell’agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere il reato, ma il cui uso non costituisce sempre e di per sé reato.
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