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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2531 del 6 marzo 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2531 del 6 marzo 1996

Testo massima n. 1

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida. Poiché la durata della sospensione può oscillare, salvo ipotesi di recidiva, da quindici giorni a tre mesi, il giudice, ove non stabilisca tale durata nel minimo o in misura assai vicina a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

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