Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2583 del 15 marzo 1995

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2583 del 15 marzo 1995

Testo massima n. 1

L’art. 222 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, espressamente qualifica «sanzione amministrativa accessoria» la revoca e la sospensione della patente di guida, quale conseguenza dell’accertata causazione di danni alle persone per effetto di violazione di norme previste dal detto codice della strada. La revoca e la sospensione della patente devono, pertanto, essere applicate dal giudice con la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze