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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1655 del 16 ottobre 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1655 del 16 ottobre 1993

Testo massima n. 1

La richiesta di proroga della custodia cautelare ex art. 305, secondo comma, c.p.p., è ammissibile anche nel caso in cui sia stata già avanzata richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, nelle more della celebrazione dell’udienza preliminare. [ La Cassazione ha evidenziato che le indagini preliminari non possono ritenersi indefettibilmente concluse con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., come si evince anche dal dettato di cui al terzo comma dell’art. 419 c.p.p., che prevede l’invito al P.M. a trasmettere la «documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate» dopo la richiesta stessa ].

Testo massima n. 2

Non sussiste nullità del giudizio direttissimo qualora l’avviso dell’udienza venga notificato al difensore dell’imputato nel pomeriggio del giorno precedente. La disposizione del comma quinto dell’art. 450 c.p.p., secondo cui la notifica va effettuata senza ritardo, non indica un termine preciso e va collegata al successivo art. 451, comma sesto c.p.p., il quale prescrive che l’imputato venga avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa. La concessione di tale termine elide l’eventuale pregiudizio che al prevenuto potrebbe derivare da una notifica non tempestiva.

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