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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1665 del 23 settembre 1993

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1665 del 23 settembre 1993

Testo massima n. 1

Il sequestro probatorio di beni, denaro od altra utilità, fittiziamente intestati al fine di eludere disposizioni di legge [ art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 conv. con modif. in legge n. 356 del 1992 ] è legittimamente ordinato nei confronti del dominus apparente, quando da elementi probatori risulti detta fittizietà, pur se l’identità del reale titolare sia sconosciuta. [ Nella specie trattavasi di natante, fittiziamente intestato per eludere la normativa in materia di contrabbando ].

Testo massima n. 2

La richiesta orale di giudizio abbreviato, formulata nell’udienza di convalida dell’arresto, deve qualificarsi anomala e, comunque, essa potrebbe spiegare la propria efficacia solo nell’udienza preliminare, che è la sede naturale del giudizio abbreviato. Quando, invece, non si fa luogo all’udienza preliminare perché, su richiesta del pubblico ministero, è stato emesso il decreto di giudizio immediato, che contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, questo deve essere chiesto, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla notificazione del decreto. [ Nella specie, relativa a rigetto del ricorso, l’imputato aveva reiterato, nell’udienza dibattimentale, la richiesta di giudizio abbreviato, che il tribunale rigettò per tardività ].

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