Cass. civ. n. 1412 del 19 febbraio 1999

Testo massima n. 1


Gli alberi di alto o medio fusto, possono costituire siepe, come si desume dall'art. 892 c.c., secondo comma, pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

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