Cass. pen. n. 4729 del 13 gennaio 1993

Testo massima n. 1


Il decreto penale di condanna costituisce un provvedimento giurisdizionale assimilabile alla sentenza di condanna, che presuppone l'esistenza d'un processo, il quale in esso vede uno dei possibili modi di propria definizione e l'avvenuto radicamento della competenza in capo al giudice che lo emette; l'opposizione, infatti, serve a instaurare il giudizio ordinario davanti al pretore — giudice del dibattimento — della stessa sede cui appartiene il Gip che ha emesso il decreto opposto. Ne consegue che, radicandosi la competenza a giudicare al momento dell'emissione del decreto, non trovano applicazione, in virtù del principio della perpetuatio competentiae, le norme modificatrici dei criteri di determinazione della competenza per territorio, successive a tale momento. (Fattispecie in cui si discuteva se la competenza a giudicare, a seguito di opposizione, di un reato di emissione di assegno a vuoto per il quale era stato emesso decreto penale di condanna anteriormente alla entrata in vigore della L. 15 dicembre 1990, n. 386 dovesse determinarsi secondo l'art. 4 di tale legge ovvero — come ritenuto dalla Cassazione sulla scorta del principio di cui in massima — secondo la precedente normativa).

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