Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35372 del 24 settembre 2007

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35372 del 24 settembre 2007

Testo massima n. 1

Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603, comma primo, c.p.p., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga «di non poter decidere allo stato degli atti» sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.

Testo massima n. 2

Gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero ed acquisiti, sull’accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento, possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, non ostandovi neppure i divieti di lettura di cui all’art. 514 c.p.p., salvo che detti atti siano affetti da inutilizzabilità cosiddetta «patologica» qual è quella derivante da una loro assunzione contra legem.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze