Cass. civ. n. 12956 del 29 settembre 2000

Testo massima n. 1


Soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicità.

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