Cass. pen. n. 7061 del 11 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore.