Cass. pen. n. 12705 del 2 dicembre 1998

Testo massima n. 1


In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una «prognosi postuma», che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica.

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