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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6753 del 13 gennaio 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6753 del 13 gennaio 1998

Testo massima n. 1

Affinché il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all’art. 603, primo comma, c.p.p. e che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Tale ultimo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. [ Nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione della corte di merito che aveva motivato il rigetto della richiesta, in parte, con la tardività delle deduzioni istruttorie e, in parte, con la completezza dell’istruttoria già svolta in primo grado ].

Testo massima n. 2

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 640 bis c.p. [ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ], debbono considerarsi tra le “erogazioni pubbliche” anche le prestazioni economiche elargite dall’Inps nel caso di disoccupazione involontaria. [ Nella specie, relativa a risoluzione di un conflitto di competenza, le prestazioni in questione erano state ottenute, secondo la prospettazione accusatoria, facendo fittiziamente figurare, da parte del datore di lavoro, l’avvenuta messa in cassa integrazione di alcuni dipendenti ].

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