Cass. pen. n. 6753 del 13 gennaio 1998
Testo massima n. 1
Affinché il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all'art. 603, primo comma, c.p.p. e che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Tale ultimo giudizio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. (Nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione della corte di merito che aveva motivato il rigetto della richiesta, in parte, con la tardività delle deduzioni istruttorie e, in parte, con la completezza dell'istruttoria già svolta in primo grado).
Testo massima n. 2
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), debbono considerarsi tra le “erogazioni pubbliche” anche le prestazioni economiche elargite dall'Inps nel caso di disoccupazione involontaria. (Nella specie, relativa a risoluzione di un conflitto di competenza, le prestazioni in questione erano state ottenute, secondo la prospettazione accusatoria, facendo fittiziamente figurare, da parte del datore di lavoro, l'avvenuta messa in cassa integrazione di alcuni dipendenti).
Testo massima n. 3
In caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e il contenuto della motivazione della sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo, che costituisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice. È ammissibile, in tale caso, il procedimento di correzione di errori materiali per l'adeguamento della motivazione al dispositivo.
Testo massima n. 4
Integra gli estremi del reato di peculato la appropriazione di attrezzature per ufficio di proprietà dell'ente pubblico da parte del pubblico ufficiale, dipendente dello stesso, per la loro utilizzazione negli uffici di una società privata (agenzia di viaggi) della quale egli sia socio. (Nella specie trattavasi di funzionario del Sisde avente la qualifica di direttore del reparto logistico dell'ente).
Testo massima n. 5
L'imputato che in sede di appello lamenti che nel giudizio di primo grado, in violazione della norma dell'art. 197, lettere a) e b), c.p.p., sono stati escussi testimoni che rivestivano la qualità di imputati in un procedimento connesso e chieda la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per l'acquisizione degli atti relativi a tale procedimento, ha l'onere di specificare quali siano le imputazioni in concreto sollevate in quel procedimento, non essendo in grado il giudice, in caso contrario, per la genericità della richiesta, di vagliare la rilevanza delle nuove prove, giacché l'art. 603, comma primo, c.p.p. implica il riferimento all'art. 495, comma primo, c.p.p. e, attraverso tale norma, all'art. 190, comma primo, dello stesso codice.