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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3606 del 4 aprile 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3606 del 4 aprile 1995

Testo massima n. 1

Contro il provvedimento di trasmissione ex art. 521 c.p.p. degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma secondo, c.p.p., non è prevista alcuna impugnazione. Né tale decisione può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost., giacché l’abnorme può ravvisarsi in una evenienza del tutto eccezionale [ adozione di atto in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell’ordinamento processuale penale ], mentre la trasmissione degli atti al P.M. è specificamente prevista dall’art. 521 c.p.p., cosicché il provvedimento che sia adottato per ritenuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorrono presupposti, ma non abnorme.

Testo massima n. 2

In tema di impugnazione, anche per essere legittimati al ricorso per abnormità del provvedimento occorre avere interesse. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione dell’imputato contro il provvedimento del giudice del dibattimento che, erroneamente ritenendo la diversità o la novità del fatto a norma dell’art. 521 c.p.p. non consenta la modifica della contestazione ex art. 516 c.p.p. con estensione oggettiva [ quantità di droga illecitamente detenuta ] e soggettiva [ concorso con due coimputati anziché con uno ] e trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede a richiesta nuovo decreto di rinvio a giudizio con l’imputazione modificata. In tal caso, l’interesse ad impugnare l’ordinanza del tribunale è del P.M., che si vede coartato dal tribunale nelle modalità di esercizio dell’azione penale, mentre quel provvedimento non viola alcun diritto dell’imputato che, pertanto, non ha interesse all’impugnazione: se il tribunale avesse, infatti, adottato la via alternativa e corretta di consentire la contestazione ex art. 516 c.p.p., la posizione dell’imputato non sarebbe cambiata. Egli avrebbe dovuto difendersi dalla più ampia imputazione così come nel dibattimento conseguente al nuovo decreto di rinvio a giudizio, senza lesione dei diritti di difesa.

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