Cass. pen. n. 37462 del 17 ottobre 2001

Testo massima n. 1


L'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello — contestualmente con la sentenza che annulla quella di primo grado per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521, comma 2, c.p.p. — ove disponga per errore la trasmissione degli atti al giudice di primo grado anziché al pubblico ministero non è autonomamente impugnabile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni ed è obbligo del giudice destinatario degli atti per mero errore di trasmettere i predetti atti al pubblico ministero.

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