Cass. pen. n. 11429 del 12 dicembre 1997

Testo massima n. 1


La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l'imputato è stato condannato, anche nell'ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione e oggetto della costituzione di parte civile. In ogni caso alla parte civile rimane la possibilità di sollecitare l'impugnazione del P.M., che potrà rigettare l'istanza con decreto motivato (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza con la quale l'imputato, tratto a giudizio per il reato di violenza carnale, era stato poi condannato per quello di atti di libidine violenta).

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