Cass. pen. n. 6438 del 26 giugno 1996

Testo massima n. 1


In tema di diffamazione, l'immutazione del fatto, che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., è solo quella che integra un differente profilo di offesa all'altrui reputazione in quanto attinente ad altro aspetto o diritto della globale immagine della persona (per esempio, morale invece che professionale), non il mero cambiamento delle parole proferite, che non induca modifica alcuna della linea difensiva.

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