Cass. pen. n. 6438 del 26 giugno 1996
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione, l'immutazione del fatto, che comporta la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., è solo quella che integra un differente profilo di offesa all'altrui reputazione in quanto attinente ad altro aspetto o diritto della globale immagine della persona (per esempio, morale invece che professionale), non il mero cambiamento delle parole proferite, che non induca modifica alcuna della linea difensiva.