Cass. pen. n. 11700 del 12 novembre 1998

Testo massima n. 1


Non si ha violazione del principio di immutabilità del giudice allorché il giudizio venga definito da giudice diverso da quello che, in precedente udienza, si era limitato a dichiarare la contumacia dell'imputato, rinviando il dibattimento ad altra udienza, senza che si desse corso alla lettura del capo di imputazione e alla relazione del pubblico ministero; e ciò perché, ad integrare la causa di nullità prevista dall'art. 525 c.p.p. è necessaria la diversità dei giudici della deliberazione da quelli che hanno partecipato al dibattimento, non da quelli che hanno partecipato agli atti predibattimentali.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE