14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10590 del 7 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Il principio dell’immutabilità del giudice concerne l’iter del processo che si dispiega dal momento dell’apertura del dibattimento fino alla deliberazione della sentenza, dovendo la decisione conclusiva essere necessariamente adottata dal medesimo giudice che ha proceduto all’acquisizione delle prove ed ha risolto le questioni inerenti all’oggetto del giudizio, ma non riguarda il compimento degli atti precedenti, fra i quali quelli relativi all’accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia.
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Testo massima n. 2
Nel caso di cambiamento della composizione del collegio giudicante nel corso dell’istruzione dibattimentale, si può legittimamente procedere a rinnovare l’assunzione delle prove — anche senza il consenso della difesa e senza effettuare nuove audizioni — mediante la lettura degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, secondo il disposto integrato delle norme contenute negli artt. 511, comma 1, e 480, comma 2, c.p.p. [ Affermando tale principio la Corte ne ha posto in evidenza la rispondenza al dettato costituzionale, atteso che la pregressa fase dibattimentale conserva il carattere di attività processuale espletata legittimamente ].
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