Cass. pen. n. 6500 del 26 maggio 1996

Testo massima n. 1


In tema di interpretazione del comma 2 dell'art. 525 c.p.p., deve intendersi per partecipazione al dibattimento l'effettivo svolgimento dell'attività dibattimentale di acquisizione della prova, di risoluzione, mediante gli atti ordinatori, delle questioni incidentali o interinali afferenti alla fase del giudizio. Ne deriva che la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice da parte di quello che decide non è sufficiente a garantire il principio dell'immutabilità del giudice.

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