Cass. pen. n. 1744 del 8 luglio 1994

Testo massima n. 1


Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma 2, c.p.p., sebbene inserito nell'ambito della disciplina concernente la deliberazione della sentenza, ha una portata di carattere generale e trova applicazione anche nel procedimento esecutivo. Ne consegue che è affetta da nullità assoluta, rilevabile di ufficio, la deliberazione del tribunale che decide sull'incidente di esecuzione in composizione parzialmente diversa da quella che aveva disposto il rinvio dell'udienza a data fissa, dopo avere disposto l'acquisizione di una sentenza allo scopo di accertare la condonabilità della pena inflitta.

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