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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7125 del 21 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7125 del 21 luglio 1993

Testo massima n. 1

L’ammissione dell’imputato all’oblazione preclude la possibilità di condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che – salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all’ipotesi di patteggiamento – è consentita solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

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