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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4415 del 8 aprile 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4415 del 8 aprile 1999

Testo massima n. 1

In tema di motivazione della sentenza di appello, deve ritenersi ammissibile quella redatta per relationem a quella impugnata, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza di primo grado non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi in primo grado; invero il giudice di appello non è tenuto ad riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici.

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