14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2117 del 6 marzo 1997
Posted at 15:35h
in Massimario
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 546 comma terzo c.p.p. [ requisiti della sentenza ] sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo. Viceversa, nessuna nullità si verifica per l’omissione dei capi di imputazione nell’epigrafe della sentenza, ben potendo l’enunciazione dei fatti e delle circostanze che formano oggetto dell’imputazione essere contenuta nel corpo del provvedimento.
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