14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7309 del 23 giugno 1994
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di mancata involontaria sottoscrizione della sentenza [ nella specie del presidente del collegio ] si verifica una irregolarità formale, che, se dedotta [ diversamente si procede con il rito della correzione degli errori materiali ], dà luogo a nullità relativa, sanabile mediante rinnovazione della stesura del solo documento. [ La Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo nel senso suddetto. Ha altresì precisato che in caso di volontaria omessa sottoscrizione si verifica una nullità assoluta ].
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