Cass. pen. n. 1139 del 5 maggio 1992

Testo massima n. 1


In caso di difformità con la motivazione, prevale il dispositivo letto in udienza — esso solo costituendo l'attuazione della volontà di legge nel caso concreto — con la conseguenza che le affermazioni contenute nella motivazione, se non trovano rispondenza nel dispositivo, non sono, di per sè singole, suscettibili di rilevanza giuridica.

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