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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3223 del 15 giugno 1999

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3223 del 15 giugno 1999

Testo massima n. 1

Qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza aver preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell’art. 544, comma terzo, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. b ], stesso codice, decorrente dalla data di notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza.

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