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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7551 del 11 giugno 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7551 del 11 giugno 1999

Testo massima n. 1

In tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della comunicazione con più persone non sussiste qualora la propagazione dell’offesa, contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto, non sia voluta dall’agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario. [ Fattispecie relativa ad una missiva, indirizzata al presidente del consiglio degli avvocati, contenente richiesta di azione disciplinare per pretese violazioni deontologiche, desumibili solo dagli allegati alla raccomandata, recante la scritta «riservata-personale» e recante, tra l’altro, la richiesta di ottenere, direttamente dal destinatario, una nota di risposta ].

Testo massima n. 2

La conversione del ricorso in appello non è consentita [ e, conseguentemente, il gravame va dichiarato inammissibile ] quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con mezzi, ovvero prospettando motivi, diversi da quelli consentiti, avendo, per altro, consapevolezza, tanto della improponibilità del mezzo strumentalmente scelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro [ ed unico ] rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema ed arbitrariamente rifiutato. [ Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del P.M. che, con ricorso per saltum, aveva dedotto, in tema di diffamazione, vizio di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo che il giudice non aveva chiarito se, nella missiva contenente le frasi offensive, fosse stata manifestata la volontà di diffusione del suo contenuto. La cassazione, anche sulla base di rilievi attinenti alla forma dell’atto di impugnazione, ha ritenuto che il P.M. avesse consapevolmente, e per scopi estranei alla dialettica processuale, fatto uso di un mezzo di gravame non consentito ].

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