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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2899 del 24 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2899 del 24 luglio 1993

Testo massima n. 1

Il pubblico ministero che ha rappresentato l’accusa nel giudizio di primo grado può partecipare al successivo grado di giudizio quando il procuratore generale abbia così stabilito, ai sensi del comma terzo dell’art. 570 c.p.p., ma anche in tal caso non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice d’appello.

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