Cass. pen. n. 25083 del 19 luglio 2006
Testo massima n. 1
Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
- Art. 576 Codice proc. penale - Impugnazione della parte civile e del querelante
- Art. 578 Codice proc. penale - Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione