Cass. pen. n. 4482 del 15 maggio 1997

Testo massima n. 1


In materia di impugnazione della parte civile (art. 576 c.p.p.), a quest'ultima spetta il solo potere di oppugnare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione di proscioglimento e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili, ma non quello di ottenere direttamente dal giudice penale una pronunzia di condanna al risarcimento dei danni.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE