Cass. pen. n. 4482 del 15 maggio 1997
Testo massima n. 1
In materia di impugnazione della parte civile (art. 576 c.p.p.), a quest'ultima spetta il solo potere di oppugnare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione di proscioglimento e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili, ma non quello di ottenere direttamente dal giudice penale una pronunzia di condanna al risarcimento dei danni.