Cass. pen. n. 43055 del 3 dicembre 2010
Testo massima n. 1
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qualora la questione con esso prospettata sia di particolare rilevanza (nella specie perché oggetto di contrasto giurisprudenziale).