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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4837 del 28 ottobre 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4837 del 28 ottobre 1998

Testo massima n. 1

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, nel caso previsto dall’art. 630, comma 1, lett. c ] c.p.p., per «prove nuove» possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione. Anche in tale ipotesi, infatti, al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte, l’eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato; il che corrisponde, appunto, all’essenziale requisito distintivo dell’istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da un decisione di proscioglimento all’esito di un giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate.

Testo massima n. 2

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire «prova nuova» ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c ], c.p.p., quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi. Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica.

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