Cass. civ. n. 4526 del 5 maggio 1998

Testo massima n. 1


L'obbligo di costruire rispettando la distanza stabilita dall'art. 907 c.c. dalla veduta diretta del vicino sussiste anche se tra i due fondi vi è un'intercapedine o la costruzione di un terzo, che non ne pregiudica però l'esercizio, perché tale norma non richiede che i predetti fondi siano confinanti, e perché tale obbligo viene meno soltanto se tra di essi vi è una strada o piazza pubblica.

Testo massima n. 2


Per la configurabilità del possesso di servitù di veduta, tutelabile con l'azione di spoglio, non è necessario che l'opera da cui è esercitata sia destinata esclusivamente all'affaccio sul fondo del vicino, se per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito ne accerti l'oggettiva idoneità all'<em>inspicere </em>e al <em>prospicere in alienum, </em>come nel caso di vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE