Cass. civ. n. 3457 del 10 luglio 1978

Testo massima n. 1


Il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino rende illegittima da parte del proprietario di questo la costruzione di qualunque manufatto a distanza minore di quella fissata dall'art. 907 c.c., che intralci non solo la possibilità di guardare (inspicere) e di affacciarsi (prospicere) sul fondo stesso, ma anche quella di ricevere da esso luce ed aria. Deve perciò ritenersi illegittima l'installazione di vetro traslucido a distanza inferiore a quella legale.

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