Cass. civ. n. 16800 del 21 luglio 2006

Testo massima n. 1


Per le società prive di personalità giuridica il riferimento, nell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, al luogo ove è ubicata la sede legale della società è sufficiente ad implicare la contestazione del foro generale di cui all'art. 19, secondo comma, c.p.c., atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

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