Art. 19 – Codice di procedura civile – Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [12,13 c.c.], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [16, 46, 2328 n. 2, 2475 n. 2, 2518 n. 2 c.c.]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77; 41 c.c.].

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [2251, 2291, 2313 c.c.], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [145 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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