Cass. civ. n. 13757 del 20 settembre 2002

Testo massima n. 1


Il materia di procedimento civile esecutivo, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 c.p.c. operata dell'art. 51 del D.L.vo n. 51 del 1998, a partire dal 2 giugno 1999 (data di efficacia del citato D.L.vo n. 51 del 1998) il tribunale è l'unico ufficio competente per materia in tema di esecuzione forzata, non avendo il giudice di pace - analogamente alla limitazione al riguardo già valevole, per scelta legislativa, per il giudice conciliatore - competenza in materia di esecuzione.

Testo massima n. 2


In materia di procedimento civile esecutivo, in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice (nel caso, il giudice di pace) individuato come competente per valore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 c.p.c., è competente a decidere anche il merito della controversia; in quanto giudice dell'opposizione e non dell'esecuzione, esso è viceversa incompetente a decidere le domande di assegnazione o di restituzione.

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