Cass. civ. n. 1615 del 12 maggio 1969

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Se una questione di stato è proposta dinanzi ad un giudice diverso da quello competente, indicato nell'art. 9, secondo comma, c.p.c., dovrà applicarsi il principio di ordine generale dell'art. 34 dello stesso codice, per cui il giudice adito non potrà deciderla incidenter tantum, rientrando la questione di stato tra quelle questioni pregiudiziali che, per legge, non possono decidersi che con effetto di giudicato. Eccezioni al sistema, per particolari esigenze, possono essere stabilite soltanto dalla legge, come ad es. l'art. 79 della legge consolare 15 agosto 1868, n. 1030, e l'art. 450 c.p. Esula, pertanto, dalla giurisdizione della Corte dei conti il potere di decidere, sia pure in via incidentale, le questioni di stato delle persone.

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