14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9451 del 18 luglio 2000
Testo massima n. 1
L’indeterminabilità del valore della causa va intesa in senso obiettivo, con esclusione dei casi in cui il giudice per ragioni contingenti non riesce a determinare il valore. Consegue che non si versa in ipotesi di causa indeterminabile quando l’oggetto della controversia, seppure di valutazione economica difficile, è comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti. [ La Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui si sosteneva l’indeterminabilità del valore con riferimento ad una domanda di risarcimento per danno biologico ].
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