Cass. civ. n. 18906 del 20 settembre 2004

Testo massima n. 1


L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti previsto dall'art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all'errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE