Cass. civ. n. 11974 del 18 novembre 1995

Testo massima n. 1


Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie avvocato), per la determinazione del forum contractus facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., al luogo in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE