Cass. civ. n. 5627 del 8 giugno 1999

Testo massima n. 1


La prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria sorta, in base a titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile va eseguita, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c., presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento della competenza del giudice di quel luogo, ex art. 20 del codice di rito.

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