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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3109 del 4 marzo 2002

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3109 del 4 marzo 2002

Testo massima n. 1

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione soggettiva, ai sensi dell’art. 33 c.p.c. Ne consegue che la parte che sostenga l’incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l’onere di eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest’ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall’art. 33 ai fini dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza.

Testo massima n. 2

Tra la domanda di adempimento del contratto e quella di nullità o di risoluzione dello stesso è configurabile una relazione di continenza, in quanto sia la dichiarazione di nullità che la pronuncia di risoluzione si presentano come alternative a quella di condanna all’adempimento.

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