Cass. civ. n. 13414 del 29 ottobre 2001

Testo massima n. 1


Il giudice di primo grado ha la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.

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