Cass. civ. n. 9692 del 24 luglio 2000

Testo massima n. 1


La competenza territoriale a conoscere delle controversie relative ai contratti conclusi con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi fuori dai locali commerciali spetta, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 50 del 1992, al giudice del luogo della dimora o del domicilio del consumatore; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 38 c.p.c., entro l'udienza di trattazione e non con la comparsa di risposta (nella specie, il giudice di pace nella prima udienza aveva ritenuto necessario verificare la regolare costituzione delle parti rinviando a tal fine e per la comparizione delle stesse e il tentativo di conciliazione ad un'udienza successiva in cui veniva eccepita l'incompetenza; la Suprema Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione, dovendo ritenersi prima udienza di trattazione quella cui il giudice aveva rinviato per le dette attività).

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