Cass. civ. n. 5174 del 10 giugno 1997
Testo massima n. 1
L'adesione dell'attore all'indicazione del giudice territorialmente competente fatta dal convenuto comporta la cancellazione della causa dal ruolo solo in quanto la controversia non rientri fra quelle nelle quali a norma dell'art. 28 c.p.c. la competenza per territorio è inderogabile. Pertanto quando sia convenuta in giudizio una amministrazione dello Stato l'accordo sulla competenza intercorso tra i procuratori delle parti è improduttivo di effetti.