Cass. civ. n. 398 del 16 gennaio 1999

Testo massima n. 1


Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione ove a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione: questa si realizza tra l'altro qualora nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti ritualmente accettata, posto che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'effetto dell'estinzione non è subordinato ad una espressa declaratoria ma opera di diritto.

Testo massima n. 2


In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 c.p.c. presuppone il venire meno della parte processuale, pertanto, nell'ipotesi di successione a titolo particolare tra enti, con trasferimento ex lege di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti (nella specie, distacco di un certo numero di comuni della provincia di Firenze in seguito all'istituzione della provincia di Prato), il processo prosegue tra le parti originarie secondo la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c., essendo irrilevanti le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia.

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