Cass. civ. n. 5243 del 6 ottobre 1981

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 c.p.c., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda.

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