Cass. civ. n. 10083 del 15 ottobre 1997

Testo massima n. 1


La sentenza dichiarativa della litispendenza, ai sensi dell'art. 39 primo comma c.p.c. è impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza solo al fine di contestare il presupposto di detta litispendenza, cioè l'anteriore proposizione in altra sede della stessa domanda fra le stesse parti, non anche con riguardo alla competenza su tale domanda, trattandosi di questione devoluta al giudice della controversia in precedenza instaurata e non influente sull'indicata declaratoria.

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